L'ETA' AUGUSTEA

La legislazione morale

 

Le leggi di Augusto si ispirarono alla moralizzazione della vita pubblica e privata e ciò allo scopo di evitare la diminuzione catastrofica del numero di famiglie di rango senatoriale e la mescolanza del sangue, oltrechè assicurare una gioventù vigorosa: sono la lex Julia de maritandis ordinibus (legge giulia sul matrimonio entro gli ordini) e la lex Julia de adulteriis coercendis (legge giulia sulla repressione dell’adulterio) formulate nel 18 a.C.

La prima tendeva a consolidare il legame coniugale che la pratica generalizzata del divorzio rendeva assai debole; con essa Augusto incoraggiava il matrimonio, creando privilegi legali ai padri (e alle madri) di almeno tre figli, ed escogitando penalità per gli scapoli inveterati e le coppie senza figli: la carriera dei padri di famiglia in senato sarebbe stata più rapida e i cittadini senza figli sarebbero stati colpiti da talune incapacità in materia di successione.

La seconda istituiva una quaestio (un processo) nella quale potevano intentare l’accusa di adulterio contro la moglie infedele e il complice, in primo luogo il marito o il pater, ma, se i primi non avessero preso l’iniziativa entro sessanta giorni dal divorzio, anche gli estranei. La legge puniva l’adulterio e lo stupro, inteso come ogni relazione sessuale con una donna onorata non unita in matrimonio; la pena sembra essere per tutti i colpevoli la relegatio in insulam (ma in isole diverse per i due adulteri) e inoltre per l’uomo la publicatio (confisca) di metà dei beni, per la donna di un terzo dei beni e della metà della dote; al padre inoltre era lecito uccidere la figlia e il complice colti in flagrante adulterio, mentre il marito poteva uccidere il complice. Infine la stessa legge puniva anche il lenocinio, intendendo con tale termine gli atti di sfruttamento o favoreggiamento dell’adulterio e dello stupro altrui: vi erano compresi il lasciar libero l’adultero da parte del marito che l’avesse colto in flagrante, l’omettere di divorziare dalla moglie adultera, lo sposare una donna condannata per adulterio. La pena era la medesima.

Queste misure, aventi lo scopo di proteggere, nei limiti del possibile, la stabilità o l’integrità degli ordini dirigenziali, furono completate da altre concernenti gli affrancamenti di schiavi, concessi con maggiore severità solo in forma solenne.

In sostanza il principio direttivo della politica augustea in campo sociale si ispirò a una sorta di immobilismo.