CLASSIFICAZIONE , RECAPITO,

REGOLAMENTO ( limiti e caratteristiche ),

DEGLI SCARICHI CIVILI.

 

 
Lo scarico delle acque che non recapitano nelle pubbliche fognature, nella Regione Sicilia, è regolato dalla legge n° 25 del 17/05/86 secondo cui gli insediamenti civili sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in 3 classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi diverse caratteristiche.
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei corpi idrici superficiali, nel suolo, nonchè negli strati superficiali di esso, e devono rispettare, le norme dell'allegato 5 della delibera
del Comitato interminist
eriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, che dice che : "nelle lagune, zone di foce e stagni salmastri sono vietati gli scarichi di qualsiasi tipo ".



- Negli scarichi di classe A sono compresi: edifici adibiti ad abitazioni o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, nonchè ad attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi  terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
Per questi e per tutti gli scarichi degli insediamenti definiti civili che non recapitano in pubbliche fognature, vengono prescritti i limiti di accettabilità previsti in apposite tabelle allegate a questa legge.
Gli scarichi civili degli insediamenti civili esistenti della classe A sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:
1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, devono essere sottoposti ad un trattamento che consenta di ottenere risultati di depurazione non inferiori a quelli conseguibili con impianti di secondo livello;
2) nel caso di recapito sul suolo o sugli strati superficiali di esso, devono essere sottoposti a processi di chiarificazione con vasche di decantazione e successiva dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o sub-irrigazioni.



- Negli scarichi di classe B sono compresi: edifici adibiti ad abitazioni o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica;
edifici adibiti ad attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense; edifici adibiti a prestazioni di servizio o ad attività commerciali, nonchè centri di ricerca, con scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, e insediamenti produttivi con qualsiasi numero di addetti, sempre che detti edifici, centri ed insediamenti diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilanti a quelli provenienti da insediamenti civili; edifici adibiti ad attività sanitaria.
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti nella classe B sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali dovranno essere adeguati, in rapporto al corpo ricettore ed al carico abitativo;
2) nel caso di recapito sul suolo dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'allegato n° 5 della delibera del Comitato interministrale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
3) nel caso di recapito sul suolo adibito ad uso agricolo devono essere disattivati e recapitati nei corpi ricettori di cui si parla ai punti 1 e 2 .



- Negli scarichi di classe C sono comprese le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:
-
imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongono in cnnessione all'attività di allevamento almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame ;
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imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione all'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
-
imprese che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano  inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale.
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, dovranno essere adeguati in rapporto al corpo ricettore ed al carico abitativo;
2) nel caso di recapito sul suolo destinato ad uso agricolo la quantità massima ammissibile di liquami, derivante da attività zootecnica, che può essere smaltita deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q/Ha di peso vivo di bestiame di allevamento, ovvero ad un carico non superiore a
1000 mc/Ha/anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione.



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