Lo scarico delle acque che non recapitano nelle pubbliche
fognature, nella Regione Sicilia, è regolato dalla legge n° 25 del 17/05/86 secondo cui
gli insediamenti civili sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei
relativi scarichi, in 3 classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi diverse
caratteristiche.
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature sono ammessi nei corpi idrici superficiali, nel suolo, nonchè negli strati
superficiali di esso, e devono rispettare, le norme dell'allegato 5 della delibera
del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, che
dice che : "nelle lagune, zone di foce e stagni salmastri sono vietati gli
scarichi di qualsiasi tipo ".
- Negli scarichi di classe A sono
compresi: edifici adibiti ad abitazioni o ad attività alberghiera, turistica, sportiva,
ricreativa, scolastica, nonchè ad
attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminali derivanti
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
Per questi e per tutti gli scarichi degli insediamenti definiti civili che
non recapitano in pubbliche fognature, vengono prescritti i limiti di accettabilità
previsti in apposite tabelle allegate a questa legge.
Gli scarichi civili degli insediamenti civili esistenti della
classe A sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:
1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, devono essere
sottoposti ad un trattamento che consenta di ottenere risultati di depurazione non
inferiori a quelli conseguibili con impianti di secondo livello;
2) nel caso di recapito sul suolo o sugli strati superficiali di esso,
devono essere sottoposti a processi di chiarificazione con vasche di decantazione e
successiva dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o sub-irrigazioni.
- Negli scarichi di
classe B sono compresi: edifici adibiti ad abitazioni o allo svolgimento di attività
alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica;
edifici adibiti ad attività
commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente
da servizi igienici, cucine, mense; edifici adibiti a prestazioni di servizio o ad
attività commerciali, nonchè centri di ricerca, con scarichi terminali non derivanti
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, e insediamenti produttivi con
qualsiasi numero di addetti, sempre che detti edifici, centri ed insediamenti diano
origine esclusivamente a scarichi terminali assimilanti a quelli provenienti da
insediamenti civili; edifici adibiti ad attività sanitaria.
Gli scarichi degli
insediamenti civili esistenti nella classe B sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
1) nel caso di recapito in
corpi idrici superficiali dovranno essere adeguati, in rapporto al corpo ricettore ed al
carico abitativo;
2) nel caso di recapito sul
suolo dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'allegato n° 5 della delibera del
Comitato interministrale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
3) nel caso di recapito sul
suolo adibito ad uso agricolo devono essere disattivati e recapitati nei corpi ricettori
di cui si parla ai punti 1 e 2 .
- Negli scarichi di classe C sono
comprese le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti
caratteristiche:
- imprese dedite ad allevamento di bovini,
equini, ovini e suini che dispongono in cnnessione all'attività di allevamento almeno di
un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame ;
- imprese dedite ad allevamenti avicoli e
cunicoli che dispongano, in connessione all'attività di allevamento, almeno di un ettaro
di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
-imprese che esercitano anche attività di
trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere
di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale.
Gli scarichi degli insediamenti civili
esistenti della classe C sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
1) nel caso di recapito in corpi idrici
superficiali, dovranno essere adeguati in rapporto al corpo ricettore ed al carico
abitativo;
2) nel caso di recapito sul suolo destinato ad
uso agricolo la quantità massima ammissibile di liquami, derivante da attività
zootecnica, che può essere smaltita deve corrispondere ad un carico non superiore a 40
q/Ha di peso vivo di bestiame di allevamento, ovvero ad un carico non superiore a
1000 mc/Ha/anno per i liquami delle imprese
agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione.
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