Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato il 30 giugno 1992 si è così espresso:
In sede di riformulazione di un proprio, precedente giudizio scolastico - in seguito ad annullamento del giudice amministrativo - il consiglio di classe non può modificare a posteriori ovvero mettere in discussione “incontrovertibili" risultanze né integrare il giudizio, già espresso, con affermazioni che non trovano riscontro negli atti collegiali.
Ancorché non sia da trascurare il riflesso, di regola, negativo delle assenze di un allievo sul suo rendimento scolastico, queste non possono, tuttavia, assumere valenza determinante in sede di giudizio finale tanto più se non hanno impedito all’allievo di conseguire lusinghieri miglioramenti fra il primo ed il secondo quadrimestre sanando, così numerose insufficienze.

La circostanza che la "chimica" non sia materia di studio in 5° liceo scientifico (lo studio di essa, infatti, è limitato alla quarta classe soltanto) induce a ritenere che, ai fini conoscitivi che caratterizzano il prosieguo dell'indirizzo scolastico in questione, non sono necessarie “peculiari” e approfondite conoscenze della disciplina, di conseguenza anche un allievo il quale non abbia conseguito in quarta classe risultati apprezzabili in chimica è, comunque, in grado di affrontare - utilizzando la generale capacità di apprendere e capire, oltre alla maturità già raggiunta, nonché con attenta applicazione e "rimeditazione" delle specifiche nozioni della chimica - lo studio di ulteriori materie cui, solo "strumentalmente", e connessa una conoscenza di base della chimica (nella “fattispecie" è stata considerata illegittima la bocciatura ad ottobre di un alunno, rimandato solo in chimica, "asserendo" che si tratta di "materia di basilare importanza per il prosieguo dello studio degli argomenti oggetto dei programmi ministeriali vigenti)”.

ed il 1° dicembre 1993:
La commissione giudicatrice per gli esami di maturità deve tenere conto, nella valutazione dei candidati, dei criteri da essa stabiliti prima della sessione di esame; pertanto, qualora siano state stabilite e successivamente trascurate le indicazioni del membro interno e gli elementi favorevoli al candidato, nonché l'esame comparativo diretto ad evitare disparità di trattamento, il ricorso straordinario proposto avverso l'esito negativo dell'esame stesso deve essere accolto.


Indietro