Rilascio Diplomi
Rilascio Documenti

Ferma restando la competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente delegherà il capo d'istituto al rilascio dei diplomi.

A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all’università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma di maturità.

I diplomi di maturità e di licenza linguistica conseguiti ai termine dei corsi di sperimentazione, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo e, validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

DOCUMENTI SCOLASTICI

Tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici anche interni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente connesse a ricorsi.
Tale diritto si esercita, su richiesta verbale o scritta, non "assoggettabile" a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie "informi" con rimborso del costo della produzione:
L.500 da 1 a 2 copie,
L.1.000 da 3 a 4 copie e cosi di seguito,

da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
A richiesta, le copie possono essere autenticate.
L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento, purché nelle parti riferite al richiedente.


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