D.O.P.

Norme
legislative

 

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Denominazione di Origine Controllata - D.O.C.

Art.1.
1.
E' riconosciuta la denominazione di origine "Mozzarella di bufala Campana" al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati
agli art. 3 e 4.

Art. 2.
1. La zona di provenienza del latte di trasformazione di elaborazione del formaggio "Mozzarella di bufala Campana" comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

REGIONE CAMPANIA
Provincia di Benevento: Comune di Limatola, Dugenta, Amorosi.
Provincia di Caserta: l'intero territorio.
Provincia di Napoli: Comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano.
Provincia di Salerno: l'intero territorio.

REGIONE LAZIO
Provincia di Frosinone: Comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S.Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.
Provincia di Latina: Comuni di Cisterni di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S.Biagio, Pontinia, Priverno, Prosseri, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S.Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia.
Provincia di Roma: Comune di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monte rotondo.

Art.3.
1. La "Mozzarella di Bufala campana" è prodotta essenzialmente con latte di bufala intero, proveniente da bufale allevate nella zona di cui l'art.2 e ottenuta nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:
A) Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati secondo gli usi locali con animali originari della zona di razza mediterranea, che devono risultare iscritti all'apposita anagrafe.
B) Il latte deve essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura, possedere titolo in grasso minimo del 7% e essere opportunamente filtrato e riscaldato ad una temperatura variante da 33 °C a 36 °C.
C) La coagulazione è ottenuta con l'uso esclusivo di fermenti lattici naturali derivanti da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute nella stessa zona di produzione. La rottura della cagliata viene proseguita fino ad ottenere granuli di una grandezza di una noce. La maturazione della cagliata avviene sotto siero per un tempo variabile in relazione alla carica di microrganismi presenti nei fermenti aggiunti, ma oscillante intorno alle 5 ore dall'immissione del caglio. Al termine della maturazione la cagliata avviene ridotta a strisce posta in appositi recipienti dove, con l'aggiunta di acqua a 95 °C, viene filata e poi mozzata, onde assicurare ai singoli pezzi ottenuti la forma e le dimensioni previste. Questi vengono prima posti in acqua fredda per pochi minuti e poi in salamoia per la fase di salatura cui segue il confezionamento. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura "affumicata".
D) Forma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse altre forme tipiche della zona di produzione quali bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini.
E) Peso variabile da 20g a 800g, in relazione alla forma.
F) Aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con superficie liscia, mai viscida e scagliata.
G) Pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dopo la produzione ed il confezionamento, successivamente tendenza a divenire più fondente; priva di difetti quali occhiature, provocati da fermentazioni gassose o anomale; assenza di conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di scolatura in forma di lieve sierosità biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici.
H) Sapore: caratteristico e delicato.
I) Grasso sulla sostanza secca: minimo 52%.
L) Umidità massima: 65%.

Art.4.
1. Il formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" deve recare apposto all'atto della sua emissione al consumo il contrassegno di cui allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, del quale risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
2. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibertà in limitati paddock all'aperto, nell'ambito e con tecniche tipiche della Piana del Sele, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Piana del Sele".
3. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera con ricorso al pascolamento nell'ambito e con tecniche tipiche del casertano, può usare nelle sua designazione e presentazione la qualificazione "Piana del Volturno" o "Aversana".
4. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera, in limitati paddock all'aperto a con ricorso al pascolamento nell'ambito e con tecniche tipiche del basso Lazio, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Pontina".

Art.5.
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979.

Produzioni a Denominazione di Origine Protetta - D.O.P

Per DOP, secondo il regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992, s'intende "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo alimentare".
Per ottenere il DOP è necessario che la qualità e le caratteristiche del prodotto siano "dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica dell'Italia".
Ad esempio alcuni prodotti per i quali è stato richiesto il riconoscimento del DOP sono:
il pomodoro dell'Agro Sarnese-Nocerino (S.Marzano), l'olio extra vergine di oliva del Cilento, la mozzarella di bufala Campana.

 

 



 


Principali norme e leggi riguardanti la "Mozzarella di Bufala"

LEGGE 10 aprile 1954, N. 125, (G.U. n. 99 del 30/4/1954): tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei formaggi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1979. (G.U. n. 40 del 11/2/1989): riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "mozzarella di bufala".
DECRETO DE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 322 (G.U. n. 156 del 9/6/1982): attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumo finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
LEGGE 1 giugno 1985, n. 321 (G.U. n. 154 del 2/7/1985): norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
DECRETO LEGGE 11 aprile 1986, n. 98 (G.U. n. 85 del 12/4/1986): differimento del termine fissato all'articolo 4 comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321 recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
LEGGE 11 giugno 1986 n. 252 (G.U. n. 134 del 12/6/1986): conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 11 aprile 1986 n. 98, concernente differimento del termine fissato dell'articolo 4 comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985 n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1987. (G.U. n. 221 del 22/9/1987): integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "mozzarella di bufala".
CIRCOLARE 24 aprile 1989, n. 136 (G.U. n. 106 del 9/5/1989): confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/5/1993. (G.U. n. 219 del 17 settembre 1993): riconoscimento della denominazione d'origine del formaggio "mozzarella di bufala campana".